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Legge 13/07/1910 n. 466

Art. 67. La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabbricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo la pubblicazione di questa legge, e ad aree fabbricabili nei comuni della provincia di Messina e delle Calabrie danneggiate dai terremoti 1905, 1907 e 1908 è ridotta a un quinto della misura normale. Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti fra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi. La riduzione è limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni dalla pubblicazione di questa legge.

Art. 68. L'acquirente che, nel termine di tre anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente ufficio del registro, di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sarà tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa pagata in misura ridotta come all'articolo precedente.

Art. 69. La riduzione di cui all'art. 67 è estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di £. 2 alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti. La stessa riduzione è estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui al l'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge. Non è ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.

Art. 70. I decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni stabili compresi nell'area dei piani regolatori dei comuni danneggiati, saranno registrati colla tassa fissa di £. 1.20 e trascritti all'ufficio delle ipoteche colla tassa fissa di £. 2. Tutti gli atti preparatori e complementari del procedimento di espropriazione, compresi i certificati ipotecari e gli atti e documenti che occorrono agli espropriati per la riscossione del prezzo, eccezione fatta degli atti giudiziari per opposizione alla perizia amministrativa, sono esenti dalle tasse di bollo. Per le relative volture catastali è dovuto il diritto fisso di £. 1 per ciascun decreto di espropriazione.

Art. 71. Le tasse sulle successioni di persone perite nel disastro del 28 dicembre 1908, o per effetto di lesioni riportate in tale disastro, è ridotta alla metà di quella che sarebbe dovuta in base alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 1902 n. 25, allegato c, se il valore netto dell'asse ereditario non superi le £. 10,000 e sia devoluto a discendenti in linea retta, che abbiano domicilio o residenza stabile nei comuni colpiti dal disastro.

Art. 72. I benefici accordati da questa legge non derogano agli altri privilegi di tassa sanciti dalle leggi precedenti, in quanto siano più favorevoli ai contribuenti, ma non potranno cumularsi con i medesimi.

Art. 73. L'amministrazione provinciale di Messina è autorizzata a concedere un'indennità per una volta tanto pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento. L'istessa facoltà è accordata all'amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio. L'amministrazione comunale e di Messina è autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennità per una volta tanto non eccedente i dodici dodicesimi del rispettivo stipendio annuale: quella di Reggio Calabria una indennità pari a dieci dodicesimi quelle dei comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un indennità pari a otto dodicesimi; quelle infine dei comuni dove il danno non è minore del trenta per cento un'indennità pari a quattro dodicesimi. Le suddette indennità saranno rimborsate sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909. Sarà tenuto conto per tutti di qualsiasi somma che a tale titolo sia stata già eventualmente concessa sui detti proventi dal 1 gennaio 1909.

Art. 74. Nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi RR. decreti 17 novembre 1909 n. 723 e 6 febbraio 1910 n. 58 e colla limitazione di cui nei suddetti decreti, è esteso fino al 31 dicembre 1913. Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle provincie e ai comuni sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

Art. 75. Nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre la concessione dei mutui ipotecari saranno accordate sui proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni o ricostruzione delle sedi o dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi delle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere coi loro mezzi ordinari far fronte alle relative spese. Parimenti sui proventi medesimi sarà attribuito alle camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria pel pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifizi un contributo annuo dal 1 gennaio 1910 a tutto il 1913 di £ 80,000 a Messina e di £. 40,000 a Reggio.

Art. 76. Al fascio agrumario di Messina, che dovrà costruire sulla zona industriale già concessagli, sono estesi anco i benefici della legge 27 febbraio 1908 n. 89, sulle case popolari ed economiche.

Art. 77. La facoltà accordata dal governo del re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 28 dicembre 1909 n. 791, è prorogata fino al 31 dicembre 1910. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1910 VITTORIO EMANUELE Luzzatti - Sacchi - Fani - Facta - Raineri – Tedesco - Spingardi - Credaro - Leonardi-Cattolica. Visto, il guardasigilli: FANI.

 

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